Informativa Sulla Privacy

Queste Norme Regolamentano La Pubblicazione Di Immagini e/o Video

1) Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).

2) Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso e' solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si puo' ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.

3) Per pubblicare con finalita' giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.

4) Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione puo' risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull'orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).

5) Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.

6) Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.

7) Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, NON e' proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.